La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) costituisce un utile strumento di supporto decisionale tecnico-amministrativo, essendo il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (TUA).
La VIA ha lo scopo di individuare le soluzioni più idonee al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
La valutazione ambientale dei progetti individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti, di un progetto, sui seguenti fattori:
- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità' pertinenti il progetto medesimo.
In particolare la VIA è effettuata per i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente, ovvero:
- i progetti di cui agli Allegati II e III alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- i progetti di cui all’Allegato II-bis e all'Allegato IV, parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli Allegati II e III alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti.
La VIA è inoltre necessaria, qualora a seguito dell’espletamento della verifica di assoggettabilità si ritenga che possano produrre impatti negativi e significativi sull’ambiente, per:
- i progetti elencati nell’Allegato II del TUA che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti elencati negli Allegati II-bis e IV alla parte seconda del TUA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
Il procedimento di VIA comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale (lo strumento centrale della VIA) da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. Al riguardo, il D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore in data 21.07.2017, ha modificato la Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 , stabilendo, tra l'altro, che il procedimento di VIA di competenza regionale si svolga con le modalità previste dall'Art. 27-bis del citato decreto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale).
I progetti in VIA e il relativo stato di avanzamento del procedimento sono consultabili sul sito della Regione Umbria al link https://www.va.regione.umbria.it/via/valutazione-di-impatto-ambientale
Per la predisposizione degli studi di impatto ambientale, da redigere in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del TUA, costituiscono un valido riferimento le norme tecniche dettate dalle Linee guida SNPA 28/2020, disponibili al link https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2020/05/Linee_Guida_SNPA_LLGGVIA_28_2020.pdf, nonché il documento “Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea, disponibile al link
https://va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/3f17f45a-ba15-4677-82e8-db05f16b8d3c.
Verifica di assoggettabilità a VIA
La verifica di assoggettabilità a VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del TUA.
Essa è effettuata per:
- i progetti elencati nell’Allegato II alla parte seconda del TUA che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi Allegati II e III;
- i progetti elencati negli Allegati II-bis e IV alla parte seconda del TUA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.
I progetti in Verifica di Assoggettabilità a VIA e il relativo stato di avanzamento del procedimento sono consultabili sul sito della Regione Umbria al link https://www.va.regione.umbria.it/via/verifica-di-assoggettabilita-a-via
Valutazione preliminare
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del TUA, fatta eccezione per le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli Allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti, il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (così come modificato dal D.Lgs. 104/2017) prevede la facoltà per il Proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, di richiedere all'Autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.
Le modifiche/estensioni/adeguamenti tecnici in Valutazione Preliminare e il relativo stato di avanzamento del procedimento sono consultabili sul sito della Regione Umbria al link https://www.va.regione.umbria.it/via/valutazione-preliminare
AUTORITà COMPETENTE
La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali; in particolare:
- sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'Allegato II alla parte seconda del TUA;
- sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'Allegato II-bis alla parte seconda del TUA;
- sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'Allegato IV alla parte seconda del TUA;
- sono sottoposti a VIA in sede regionale i progetti di cui all'Allegato III alla parte seconda del TUA.
In sede statale, l'Autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre, in sede regionale, l'autorità competente è la Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali.
La modulistica per la presentazione delle istanze è disponibile ai link:
La legge regionale e il ruolo di Arpa Umbria nella VIA
La L.R. 16 Febbraio 2010, n.12, emanata dalla Regione Umbria, include ARPA Umbria tra i soggetti competenti in materia ambientale, pertanto l’Agenzia partecipa in fase istruttoria a supporto della Regione Umbria – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali. In particolare l’Agenzia, per tramite dell’esperto ambientale designato, fornisce il proprio contributo istruttorio all’interno della Commissione Tecnica Regionale per le Valutazioni Ambientali (CTR-VA), istituita con D.G.R. Umbria n. 1270 del 23/12/2020, per i fattori ambientali “Acque superficiali, sotterranee, Aria, Clima e Agenti Fisici” – Componenti “Agenti Fisici, Monitoraggio Acque, Aria e Clima”, esprimendosi nell’ambito dei procedimenti di:
- Valutazione Preliminare (art. 6, comma 9, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di competenza regionale,
- Verifica di Assoggettabilità a VIA. di competenza regionale,
- VIA di competenza regionale (P.A.U.R.),
- Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale,
- VIA/P.U.A. di competenza statale.
Inoltre l’art. 13 della legge regionale individua l'Agenzia quale Autorità competente allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all’applicazione delle disposizioni normative in materia di VIA e all’osservanza delle prescrizioni impartite con il provvedimento di VIA ovvero di Verifica di assoggettabilità, nonché in ordine ai monitoraggi prescritti con il provvedimento di VIA.
Il D.lgs. n. 104/2017, entrato in vigore in data 21.07.2017, ha apportato modifiche significative alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di Verifica di assoggettabilità a VIA, stabilendo, tra l’altro, l’obbligo per il Proponente di ottemperare alle “condizioni ambientali” (prescrizioni vincolanti) contenute nel provvedimento di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA. Ai sensi della D.G.R. Umbria n. 582 del 06.05.2019:
- ARPA è l’Autorità di vigilanza e controllo, cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di Verifica di Assoggettabilità a VIA, compresa la Verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) dei potenziali impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, di cui all’art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
- Così come disposto dalla D.G.R. Umbria n. 1507 del 12.12.2016, l’Autorità di vigilanza e controllo, cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (art. 28 del D.Lgs. 152/2006) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di verifica di Assoggettabilità a VIA, riguardanti i progetti di attività estrattive (cave e miniere), è il Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive, bonifica. Resta comunque in capo ad ARPA Umbria la Verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) di cui all’art. 22, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 152/2006.
La modulistica per la presentazione delle istanze di Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art. 28 del D.Lgs. 152/2006) è disponibile ai link:
Le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali espletate sono consultabili nelle specifiche cartelle dei singoli progetti disponibili ai seguenti link:
PMA
Antecedentemente all’applicazione del D.lgs. 104/2017, qualora prescritto nel Provvedimento di VIA, il Proponente era tenuto a concordare con ARPA e a sottoscrivere un Protocollo di Monitoraggio Ambientale (PMA) in cui si stabilivano frequenze, parametri e modalità di esecuzione degli autocontrolli effettuati dal Proponente sulle diverse matrici ambientali (atmosfera, acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, suolo e sottosuolo), definendo inoltre i format di restituzione dei risultati degli autocontrolli e le modalità di trasmissione degli stessi.
Detti PMA sono consultabili al link:
Protocolli di Monitoraggio Ambientale (PMA)
I protocolli di monitoraggio sottoscritti con Arpa Umbria proponenti in base ai vari procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) antecedenti all’applicazione del D.Lgs. 104/2017.
Nella sezione modulistica sono disponibili i format proposti dall’Agenzia per la predisposizione del PMA e per la restituzione dei dati
Il Decreto 104 ha introdotto l’obbligo, per il proponente, di presentare un Progetto di Monitoraggio Ambientale (comma 3, lett. e) dell’art. 22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) già in fase istruttoria, pertanto tale elaborato, come tutti gli altri documenti allegati all'istanza di PAUR, è oggetto di valutazione tecnica durante l'iter del procedimento ed è approvato in tale ambito.
Detti Progetti di Monitoraggio sono consultabili nelle specifiche cartelle dei singoli progetti disponibili sul sito della Regione Umbria al seguente link: https://www.va.regione.umbria.it/via/elenco-dei-procedimenti-di-valutazione-di-impatto-ambientale
Per la predisposizione del PMA costituiscono un valido riferimento le norme tecniche dettate dalle Linee guida dettate dalle Linee guida SNPA n. 35/2021 – “Linee guida per l’accompagnamento ambientale di grandi opere infrastrutturali”, disponibili al link https://www.snpambiente.it/2022/01/18/linee-guida-per-laccompagnamento-ambientale-di-grandi-opere-infrastrutturali/
L’agenzia propone inoltre il format riportato nella sezione MODULISTICA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La normativa nazionale e regionale di riferimento è consultabile sul sito della Regione Umbria, al link:
https://www.va.regione.umbria.it/via
Modulistica
Ultimo aggiornamento: 29 dicembre 2022
L’utilizzo del presente modulo non è obbligatorio ed è unicamente di ausilio alla predisposizione del progetto di monitoraggio.
L’Agenzia è esonerata da qualsivoglia responsabilità riconducibile ad erronea/illegittima predisposizione del progetto tramite il modulo pubblicato
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