Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo

 

Nella gestione delle pubbliche amministrazioni le normative vigenti prevedono la separazione tra funzione politica e funzione amministrativa e a tal fine dispongono l’assegnazione di ruoli differenti a specifici organi di riferimento. Questi organi sono di profilo politico, ai quali si demanda il compito di indirizzo, l’individuazione degli obiettivi strategici e la verifica dei risultati ottenuti, e di profilo amministrativo, i quali hanno il compito di attuare gli obiettivi individuati attraverso l’adozione di “atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo” (Art. 4, comma 2, D. Lgs 165/2001).

 

All’interno di questo inquadramento gestionale Arpa Umbria precisa che, secondo quanto specificato dalla Legge istitutiva n. 3 del 1998, gli organi di cui si compone l’Agenzia sono il Direttore Generale e il Collegio dei revisori dei conti (Art. 6, comma 1) e che al Direttore Generale “compete il potere di gestione, amministrazione e rappresentanza legale dell’Arpa ed è responsabile dell’attività dell’Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale” (Art. 7, comma 2).

 

Arpa Umbria perciò indica la Giunta regionale come depositaria della funzione di indirizzo politico e il Direttore Generale come organo preposto alla funzione amministrativa dell’Agenzia.

 

 

 

ORGANO DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO