End of Waste

L’Economia Circolare è un modello di produzione e consumo volto all’uso efficiente delle risorse e al mantenimento circolare del loro flusso minimizzando gli scarti e massimizzando il recupero, il riutilizzo e il riciclo per la creazione di nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime vergini.

 

 

 

EoW caso per caso

L’End of Waste (EoW) è un rifiuto che è stato sottoposto ad una procedura di riciclo ed è diventato un prodotto (cessazione della qualifica di rifiuto).

 

Un rifiuto cessa di essere tale quando soddisfa le condizioni stabilite dal comma 1 dell’art. 184-ter:

  1. la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici
  2. esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto
  3. la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti
  4. l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  

Il comma 3 dell’art. 184-ter del d.lgs 152/06, in mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, “un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”. Le autorizzazioni sono rilasciate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter, e sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzativi, che includono:

  1. materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
  2. processi e tecniche di trattamento consentiti
  3. criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario
  4. requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso
  5. un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

 

Al fine di assicurare l’armonizzazione e l’omogeneità dei pareri e dei successivi controlli, da parte di tutte le Agenzie italiane, il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente con Delibera n. 67/2020 del 06.02.2020 ha approvato il documento “Linee guida per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D. Lgs. 152/2006”, revisionata con Delibera del Consiglio SNPA n. 156 del 23/02/2022.

 

ARPA Umbria

Un impianto umbro di Riciclo che nell’ambito di un’autorizzazione ex art. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 (AIA), intende produrre un EoW non disciplinato da Regolamenti Europei e Decreti Ministeriali per la cessazione della qualifica di rifiuto deve presentare all’Autorità Competente un’apposita relazione tecnica con tutte le informazioni necessarie per il rilascio del parere EoW caso per caso.

Riferimenti normativi

 

Documentazione di Supporto

 Modulo con il quale ARPA Umbria ha individuato gli elementi minimi da fornire per l’istruttoria ai fini del rilascio del parere "caso per caso" di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

 Fac-simile di Dichiarazione di Conformità riportante i contenuti minimi richiesti da LG SNPA 41/2022.